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Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 22/03/1983 (Rv. 426868 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO - CONTROVERSIA PER LA DESIGNAZIONE DEL PIÙ IDONEO DEI COEREDI A SUBENTRARE NEL RAPPORTO - RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DEFINISCE IL PROCEDIMENTO SU RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - CONTRASTO DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 1078/1940 CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426868-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO - CONTROVERSIA PER LA DESIGNAZIONE DEL PIÙ IDONEO DEI COEREDI A SUBENTRARE NEL RAPPORTO - RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DEFINISCE IL PROCEDIMENTO SU RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - CONTRASTO DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 1078/1940 CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.*

A seguito della morte dell'assegnatario di terreno di riforma fondiaria prima del riscatto, la controversia davanti al tribunale del luogo in cui si trova il podere, per conseguire una pronuncia che designi, fra più coeredi aventi diritto, in quanto muniti della prescritta qualità di lavoratori manuali della terra, il più idoneo a subentrare nel rapporto, ai sensi e nel vigore degli artt. 1 e segg. della legge 3 giugno 1940 n. 1078 e 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379. (nella specie, essendosi la morte dell'assegnatario verificata prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n. 386), è soggetta al rito camerale, ma investe posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione dell'assegnatario defunto, anche con riguardo alla facoltà di riscatto, sicché il decreto della Corte d'appello, che definisce il procedimento su reclamo avverso il provvedimento del tribunale, ha carattere decisorio in ordine ai suddetti diritti, con effetti vincolanti anche nel rapporto concessorio con l'amministrazione, ed è conseguentemente impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 7, circa l'adozione del rito camerale, in contrasto con i precetti costituzionali sulla tutela in giudizio dei diritti, atteso che detto rito camerale configura una scelta del legislatore, giustificata dalla peculiarità del giudizio e del suo oggetto, la quale non implica alcuna compressione delle facoltà difensive delle parti. (V 6294/81, mass n 417097; (V 3794/80, mass n 407637).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 1, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)