Sez. 3, Sentenza n. 9529 del 22/12/1987 (Rv. 456607 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO DOPO IL RISCATTO - CONTROVERSIA PER LA DESIGNAZIONE DEL PIÙ IDONEO DEI COEREDI A SUBENTRARE NEL RAPPORTO - RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ - (FATTISPECIE IN CUI LA SUPREMA CORTE HA CASSATO LA PRONUNCIA DEL MERITO CHE AVEVA RITENUTA APPLICABILE IL RITO ORDINARIO DELLA DIVISIONE IN BASE ALLA CONSIDERAZIONE CHE DOPO IL RISCATTO IL FONDO È DEFINITIVAMENTE TRASFERITO NELLA PROPRIETÀ DELLO ASSEGNATARIO E DEI SUOI EREDI).*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO DOPO IL RISCATTO - CONTROVERSIA PER LA DESIGNAZIONE DEL PIÙ IDONEO DEI COEREDI A SUBENTRARE NEL RAPPORTO - RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ - (FATTISPECIE IN CUI LA SUPREMA CORTE HA CASSATO LA PRONUNCIA DEL MERITO CHE AVEVA RITENUTA APPLICABILE IL RITO ORDINARIO DELLA DIVISIONE IN BASE ALLA CONSIDERAZIONE CHE DOPO IL RISCATTO IL FONDO È DEFINITIVAMENTE TRASFERITO NELLA PROPRIETÀ DELLO ASSEGNATARIO E DEI SUOI EREDI).*
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 4, primo comma, della legge n. 379 del 1967 (che ha apportato solo modifiche di carattere sostanziale al regime precedente), ribadendo il divieto di frazionamento "ai sensi della legge n. 1078 del 1940" anche per il fondo riscattato, fa riferimento non soltanto alle norme che sanciscono la nullità degli Atti tra vivi e delle Disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento (artt. 3 e 4 della legge n. 1078 del 1940), ma anche a quelle dettate per l'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede (artt. 5, 6 e 7 della stessa legge), con la conseguenza che il rito camerale di cui al citato art. 7 trova applicazione, conformemente all'interpretazione della Corte costituzionale, anche nel caso di assegnatario deceduto dopo il riscatto del fondo, per la designazione da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di disaccordo degli eredi, di quello di essi cui spetta subentrare al defunto. (nella specie, affermando il principio di cui alla massima, la suprema Corte ha cassato la pronuncia del merito che aveva invece ritenuto applicabile il rito ordinario della divisione in base alla considerazione che dopo il riscatto il fondo è definitivamente trasferito nella proprietà dell'assegnatario e dei suoi eredi). (V 103/1985, Corte cost.; (V 2015/83, mass n 426868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 3, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 4, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)