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Sez. 3, Sentenza n. 24617 del 26/11/2007 (Rv. 600464 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Beni demaniali - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della P.A. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a bene del demanio marittimo.
Stato
decisa il 2007-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600464-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini può essere esclusa soltanto nell'ipotesi in cui sul bene demaniale non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte cost. n. 156 del 1999). Da ciò consegue che è proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene - la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte del giudice del merito - a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma suddetta e non già la natura demaniale del bene medesimo. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti dell'Agenzia del demanio marittimo per l'infortunio occorso ad un privato in conseguenza della caduta determinata da una buca esistente su una scala di cemento sita sull'arenile in corrispondenza della strada comunale, affermando che l'estensione del demanio marittimo era tale che, di per sé, non poteva consentire la vigilanza ed il controllo proprio dello statuto di responsabilità del custode; la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha cassato l'impugnata decisione per omessa considerazione di tutte le concrete circostanze del caso, avendo trascurato di valutare adeguatamente la valenza autonoma della scala come strumento indispensabile per l'accesso al bene demaniale e la sua limitata e circoscritta estensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)