Sez. 3, Sentenza n. 6405 del 22/07/1987 (Rv. 454684 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITÀ DEI LOCALI - NECESSITÀ DI OPERA DI RISTRUTTURAZIONE O DI ADATTAMENTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITÀ DEI LOCALI - NECESSITÀ DI OPERA DI RISTRUTTURAZIONE O DI ADATTAMENTO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della cessazione della proroga legale per necessità del locatore l'eventuale inidoneità attuale dell'immobile ad esaudire i bisogni del locatore stesso se non a seguito di opere di ristrutturazione o di adattamento, non ha alcuna Rilevanza, in quanto spetta al locatore valutare la convenienza economica di provvedere alle suddette opere. (Conf 4027/83, mass n 428972; (Conf 28/81, mass n 410414; (Conf 3551/80, mass n 407400).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)