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Sez. 5, Sentenza n. 22134 del 19/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 232153 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Annullamento parziale solo per la condanna per il reato più grave - Eliminazione conseguente del vincolo della continuazione - Giudizio di rinvio - Pena fissata in precedenza come aumento ex art. 81 cod. pen. - Rideterminazione - Divieto - Esclusione - Aggravamento nel giudizio di rinvio della pena, per specie e quantità, determinata in precedenza quale base per il computo derivante dal cumulo giuridico - Illegittimità.
Stato
decisa il 2005-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232153-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"

In sede di rinvio per annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice di rinvio non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81 cod. pen. L'annullamento parziale, infatti, ha eliminato la ragione stessa del vincolo per il quale opera il cumulo giuridico di pena. La regola del divieto di "reformatio in peius" va in questo caso letta nel senso che il giudice di rinvio non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti ex art. 81 cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)