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Sez. 1, Sentenza n. 28862 del 18/06/2008 Ud. (dep. 11/07/2008) Rv. 240461 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" - Operatività - Annullamento parziale di condanna per reato continuato relativo alla violazione più grave - Estensione e limiti del divieto.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240461-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il divieto di "reformatio in peius" trova applicazione anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Corte di cassazione deliberato su ricorso del solo imputato, ma, qualora sia stata annullata una condanna inflitta per reato continuato limitatamente alla violazione ritenuta più grave, il giudice di rinvio, se non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, come base per il computo degli aumenti in continuazione, non è tuttavia vincolato, nella determinazione della pena per il reato residuo e meno grave, alla misura di essa già fissata come aumento a norma dell'art. 81 cod. pen., in quanto l'annullamento parziale elide il vincolo per il quale opera il cumulo giuridico della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)