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Sez. 6, Sentenza n. 4162 del 07/11/2012 Ud. (dep. 28/01/2013) Rv. 254263 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Divieto di "reformatio in peius" - Operatività - Annullamento parziale di condanna per reato continuato relativo alla violazione più grave - Poteri del giudice di rinvio nella determinazione della pena - Estensione e limiti del divieto - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254263-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, cpv., cod. pen. Tuttavia egli, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)