Sez. 1, Sentenza n. 32621 del 16/06/2009 Ud. (dep. 11/08/2009) Rv. 244299 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" - Operatività in caso di annullamento di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave (nella specie per essere il reato prescritto), il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all'annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)