Sez. L, Sentenza n. 5326 del 30/08/1986 (Rv. 447888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - RINUNZIA AGLI EFFETTI GIURIDICI SCATURENTI DAL LICENZIAMENTO ED AI RELATIVI DIRITTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - RINUNZIA AGLI EFFETTI GIURIDICI SCATURENTI DAL LICENZIAMENTO ED AI RELATIVI DIRITTI - ESCLUSIONE.*
L'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore, ossia la manifestazione di volontà di quest'ultimo di non contestare lo avvenuto Esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro - ipotesi questa che non rientra nella previsione dell'art. 2113 cod. civ. - non comporta di per sè la rinuncia del lavoratore medesimo agli effetti giuridici scaturenti dal licenziamento ed ai relativi diritti, fra cui quello della sospensione e del prolungamento del termine di preavviso (con la conseguenza di una maggiore indennità sostitutiva) in caso di sopraggiunta malattia del lavoratore stesso. (V 2157/85, mass n 440034; (V 1654/77, mass n 385368).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)