Sez. 2, Sentenza n. 8423 del 27/05/2003 (Rv. 563619 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE | Contratto con forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione di uno dei contraenti - Produzione in giudizio successivamente al decesso del contraente sottoscrittore - Conseguenze - Perfezionamento del contratto - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE
La produzione in giudizio di una scrittura privata di vendita immobiliare ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta non può determinare il perfezionamento del contratto nella prescritta forma documentale, qualora la produzione sia effettuata nel giudizio promosso successivamente al decesso del sottoscrittore e nei confronti dei suoi eredi, in quanto il decesso determina l'inefficacia della proposta, salvo che si tratti di proposta irrevocabile (art. 1329, cod. civ.), ovvero formulata dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa (art. 1330, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1330, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)