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Sez. 2, Sentenza n. 1414 del 19/02/1999 (Rv. 523405 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto con forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione di uno dei contraenti - Produzione in giudizio da parte del medesimo al fine di farne valere gli effetti - Conseguenze - Perfezionamento del contratto - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523405-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, "medio tempore", quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale, non potendosi in tal caso, riconnettere alla successiva produzione in giudizio del documento da parte di chi non l'aveva, a suo tempo, sottoscritto l'effetto di perfezionare efficacemente un contratto in relazione al quale era già venuta meno la volontà dell'altro contraente, con conseguente impossibilità di formazione di quel "consensus in idem placitum" indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)