diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 01/12/1993 (Rv. 484571 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta | Conseguente copertura assicurativa del vettore per il danno alla merce - Esclusione - Rinuncia dell'assicuratore alla facoltà di agire in surrogazione nei confronti del vettore responsabile - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484571-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulti proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, la copertura assicurativa del vettore che l'abbia stipulata, nemmeno nel caso in cui essa contempli la rinuncia dell'assicuratore alla facoltà di agire in surrogazione nei confronti di detto vettore responsabile del danno, atteso che una clausola siffatta, se consente a quest'ultimo di resistere in via di eccezione alla pretesa dell'assicuratore, non lo abilita ad agire nei confronti dell'assicuratore medesimo in ordine ai danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)