Sez. 1, Sentenza n. 1333 del 03/02/1995 (Rv. 490293 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto di chi spetta - Vettore o spedizioniere - Copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione per conto di chi spetta - diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul valore economico di esso - la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di verificarsi del danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di esso costituito, mentre è da escludersi, in mancanza di un'apposita pattuizione, che il vettore (lo spedizioniere o, in genere, chi ha una relazione di custodia con il bene) possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse, poiché il danno alla merce custodita si riflette solo in modo indiretto sul suo patrimonio, per la responsabilità che a lui deriva dalla perdita o dal deterioramento delle cose in custodia, e può trovare la sua copertura solo nell'altra forma di assicurazione sulla responsabilità civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)