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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione – Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661283-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale.

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 156, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)