diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1714 del 14/03/1980 (Rv. 405323 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405323-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - INAMMISSIBILITA.*

L'inottemperanza del giudice civile all'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi e nei casi di cui all'art 3 cod proc pen, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, atteso che tale Obbligo e fissato nell'interesse superiore della giustizia, non nell'interesse privato delle parti, le quali, peraltro, hanno la facolta di denunciare i reati che ravvisino negli Atti del giudizio. (Conf 4932/78, mass n 394650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)