Sez. 3, Sentenza n. 4932 del 28/10/1978 (Rv. 394650 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - INAMMISSIBILITA.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica e stabilito dall'art 3 cod proc pen nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nello interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non e consentito dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'inosservanza di quell'Obbligo, salva restando per le parti stesse la facolta di denunziare i reati che esse ravvisino negli Atti del giudizio. (Conf 2246/77, mass n 385968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)