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Sez. 3, Sentenza n. 4932 del 28/10/1978 (Rv. 394650 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394650-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - INAMMISSIBILITA.*

L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica e stabilito dall'art 3 cod proc pen nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nello interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non e consentito dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'inosservanza di quell'Obbligo, salva restando per le parti stesse la facolta di denunziare i reati che esse ravvisino negli Atti del giudizio. (Conf 2246/77, mass n 385968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)