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Sez. 5, Sentenza n. 45646 del 26/10/2010 Ud. (dep. 29/12/2010) Rv. 249144 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Applicabilità dell'attenuante ai reati contro il patrimonio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249144-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO

La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio per i quali l'attenuazione della pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)