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Sez. 5, Sentenza n. 24326 del 18/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232207 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Applicabilità ai reati contro il patrimonio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232207-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO

In materia di circostanze attenuanti comuni, la circostanza dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito che ha statuito l'inapplicabilità della circostanza in questione al delitto di furto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)