Sez. 2, Sentenza n. 49348 del 04/11/2016 Ud. (dep. 21/11/2016) Rv. 268365 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Applicabilità ai reati contro il patrimonio - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO
La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità della circostanza nonostante l'imputato avesse restituito alla persona offesa i beni oggetto del reato di truffa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)