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Sez. 3, Sentenza n. 12149 del 01/12/1997 (Rv. 510593 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Tentativo obbligatorio - Contenuto della successiva domanda giudiziale - Corrispondenza degli elementi costitutivi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510593-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

L'onere che l'art. 46, comma primo della legge 3 maggio 1982, n. 203 impone a chi intende proporre una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari è di darne comunicazione all'altra parte ed all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, per modo che con l'intervento di questo e l'eventuale assistenza delle associazioni di categoria le parti siano poste in grado di rendersi ciascuna preciso conto dell'oggetto della controversia e di valutare la convenienza di comporla. Il giudice, prima di esaminare la domanda nel merito, deve accertare se la comunicazione vi sia stata e se la domanda trovi rispondenza in quanto è stato indicato in tale comunicazione (nel caso di specie la S.C. ha stabilito che la domanda di accertamento della scadenza di un contratto di fondo rustico e di condanna al rilascio trovava corrispondenza nella comunicazione per il tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 nella quale si dichiarava l'intendimento della parte di agire in giudizio per far accertare la scadenza del contratto, non essendo stata data risposta alla disdetta).

Riferimenti normativi: Legge 05/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)