Sez. 6, Sentenza n. 1840 del 22/11/1984 Ud. (dep. 23/02/1985) Rv. 168021 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ROTTURA DEI SIGILLI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ROTTURA DEI SIGILLI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., è irrilevante l'effettiva rottura dei sigilli, poiché la violazione di questi può effettuarsi con qualsiasi atto idoneo a rendere frustranea l'Assicurazione della cosa, essendo normativamente tutelati tanto l'integrità materiale quanto quella qualitativa e funzionale. (Conf mass n 166001; (Conf mass n 165451).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)