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Sez. 6, Sentenza n. 1840 del 22/11/1984 Ud. (dep. 23/02/1985) Rv. 168021 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ROTTURA DEI SIGILLI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168021-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ROTTURA DEI SIGILLI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., è irrilevante l'effettiva rottura dei sigilli, poiché la violazione di questi può effettuarsi con qualsiasi atto idoneo a rendere frustranea l'Assicurazione della cosa, essendo normativamente tutelati tanto l'integrità materiale quanto quella qualitativa e funzionale. (Conf mass n 166001; (Conf mass n 165451).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)