Sez. 2, Sentenza n. 12681 del 16/11/1999 (Rv. 531162 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Per la proposizione del regolamento ad istanza di parte - Omessa comunicazione alle parti costituite della sentenza sulla competenza - Decorrenza del termine dalla data del deposito della sentenza - Durata del termine - Annuale ex art. 327 cod. proc. civ. .
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Qualora dagli atti di causa non risulti l'avvenuta comunicazione alle parti della sentenza che ha pronunciato sulla competenza, il regolamento di competenza ad istanza di parte deve considerarsi tempestivamente proposto nel termine di un anno di cui all'art. 327 cod. proc. civ. dal deposito della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)