Sez. 3, Ordinanza n. 7720 del 16/05/2003 (Rv. 563236 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Tempestività della proposizione del regolamento - Accertamento - Criteri - Mancanza in atti del biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza ovvero mancanza di altro atto idoneo a detta comunicazione - Riferimento alla data di pubblicazione della sentenza - Necessità - Istanza proposta entro il termine "lungo" ex art. 327 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Ai fini della tempestività della proposizione del regolamento di Competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunziato sulla competenza e non consti che detta comunicazione siasi perfezionata in altro modo equipollente, deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte nel termine di un anno da tale data, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. Ne consegue che ove sia acquisita la prova della comunicazione con l'acquisizione del biglietto di cancelleria, il termine per impugnare comincia a decorrere dalla data della relativa notificazione, a nulla rilevando la conoscenza che la parte possa avere avuto "aliunde".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)