diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 11862 del 22/05/2007 (Rv. 596709 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Controversie trattate con il rito ordinario - Tempestività della proposizione del regolamento - Termine - Decorrenza dalla comunicazione del biglietto di cancalleria contenente il solo dispositivo - Configurabilità - Comunicazione della motivazione con l'indicazione della data di deposito della sentenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596709-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

In tema di regolamento di competenza, con riferimento alle sentenze rese nell'ambito del rito ordinario, è inammissibile il regolamento proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza effettuata (come nella specie) tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo, ancorché privo della data di deposito della sentenza e della motivazione integrale, atteso che l'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. prescrive che il termine per il regolamento decorra dalla menzionata comunicazione (qualora effettuata, applicandosi diversamente il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e che, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, cod. proc. civ., la medesima sia eseguita dal cancelliere mediante biglietto avente riferimento al solo dispositivo, potendo la parte prendere conoscenza della sentenza depositata in cancelleria e restando irrilevante, ai fini dello svolgimento delle difese, la data di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)