diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 02/06/1978 (Rv. 392168 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI - ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI, CAMBIALI E VAGLIA CAMBIARI - MEZZI NORMALI DI PAGAMENTO SOSTITUTIVI DEL DENARO - PAGAMENTO MEDIANTE GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392168-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI - ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI, CAMBIALI E VAGLIA CAMBIARI - MEZZI NORMALI DI PAGAMENTO SOSTITUTIVI DEL DENARO - PAGAMENTO MEDIANTE GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini della revocatoria fallimentare degli Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, a norma dell'art 67 primo comma n 2 del RD 16 marzo 1942 n 267, sono mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, quelli che vengono comunemente accettati in commercio in via sostitutiva del denaro stesso, quali gli assegni circolari e bancari, le cambiali ed i vaglia cambiari. Pertanto, deve escludersi la revocabilita di un pagamento effettuato mediante girata di uno o piu effetti cambiari, ove tale girata non produca gli effetti di una mera cessione ordinaria (come, ad esempio, nel caso di cambiale con clausola "non all'ordine", ovvero di girata dopo il protesto o dopo la scadenza del termine per il protesto), ma trasferisca la legittimazione all'Esercizio del credito incorporato nel titolo, secondo la disciplina della legge cambiaria. (V 3082/76, mass n 381867).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)