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Sez. 1, Sentenza n. 4745 del 19/07/1980 (Rv. 408559 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELLA REVOCATORIA SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DEL PAGAMENTO A MEZZO CESSIONE DI CREDITO - IMPUGNAZIONE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA CONFIGURABILITA, NELL'ATTO, DI UNA DELEGAZIONE PASSIVA DI PAGAMENTO - CARENZA D'INTERESSE.*
Stato
decisa il 1980-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408559-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELLA REVOCATORIA SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DEL PAGAMENTO A MEZZO CESSIONE DI CREDITO - IMPUGNAZIONE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA CONFIGURABILITA, NELL'ATTO, DI UNA DELEGAZIONE PASSIVA DI PAGAMENTO - CARENZA D'INTERESSE.*

Tanto la cessione di credito, quanto la delegazione di pagamento non integrano mezzi normali di Estinzione del debito pecuniario scaduto ed esigibile, ai fini della revocatoria fallimentare prevista dall'art 67 primo comma n 2 del RD 16 marzo 1942 n 267. Pertanto, in ipotesi di sentenza che abbia accolto detta revocatoria nei confronti di un determinato atto, qualificandolo come cessione di credito, il soccombente non ha interesse a dedurre, in Sede di impugnazione, che l'atto stesso configura una delegazione passiva. (V 2761/78, mass n 392168; (V 2945/72, mass n 360694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)