Sez. 7, Ordinanza n. 27518 del 11/05/2006 Cc. (dep. 02/08/2006) Rv. 234604 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Difetti di motivazione con riferimento a "specifici atti del processo" - Atti a contenuto probatorio - Nuovo vizio per travisamento della prova - Nozione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Il vizio della motivazione deducibile in cassazione ai sensi del testo novellato dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, con la conseguenza che assume rilievo il travisamento della prova, da ritenersi configurato quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. (In motivazione la Corte ha specificato che, oltre alla necessità che, nel ricorso, vi sia la indicazione specifica degli atti contenenti la prova travisata, occorre che il dato travisato abbia il carattere della decisività in quanto è inibita alla Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)