Sez. 2, Sentenza n. 23419 del 23/05/2007 Cc. (dep. 14/06/2007) Rv. 236893 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione - L. n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. - Vizio del travisamento della prova - Rilevanza - Presupposti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova che si realizza allorché si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. (Nella fattispecie, il travisamento della prova dedotto riguardava il calcolo del tasso usurario in relazione a contratto di "leasing").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)