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Sez. 2, Sentenza n. 42353 del 12/12/2006 Cc. (dep. 22/12/2006) Rv. 235511 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | L. n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. - Vizio di travisamento della prova - Deducibilità in caso di c.d. "doppia conforme" - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235511-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ad opera della l. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o per omessa valutazione di una prova decisiva, che può essere fatto valere nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del "devolutum", che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)