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Sez. 1, Sentenza n. 47881 del 29/10/2004 Cc. (dep. 10/12/2004) Rv. 230302 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza per l'applicazione di misura alternativa alla detenzione - Soggetto sottoposto a programma di protezione - Fruizione in atto della sospensione della pena - Tribunale di sorveglianza - Competenza - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230302-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione (nella fattispecie, affidamento in prova al servizio sociale), nell'ipotesi di soggetto sottoposto a speciale programma di protezione ai sensi della legge n. 82 del 1991 che, tuttavia, fruisca del regime di sospensione della pena ex art. 656 comma quinto cod. proc. pen., la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, e non al tribunale di sorveglianza di Roma che sarebbe competente, ai sensi della legge n. 45 del 2001, in via generale nel caso di soggetti sottoposti al programma di protezione, giacchè tale ultima previsione non può valere nella speciale ipotesi in cui l'istanza dell'interessato venga inserita nel procedimento di sospensione introdotto dal citato art. 656 del codice di rito, attesa la necessità che prevalgano ragioni di speditezza e di di collegamento funzionale con l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)