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Sez. 1, Sentenza n. 9735 del 22/02/2007 Cc. (dep. 07/03/2007) Rv. 236247 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Collaboratori di giustizia - Richiesta di benefici penitenziari - Tribunale di sorveglianza competente - Individuazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236247-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO

Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che abbiano fruito della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., va individuato sulla base del criterio stabilito dall'art. 16-nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991, e cioè con riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma di protezione (Roma, sede della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione), trattandosi di disposizione di natura speciale, in quanto riguardante specificamente i soggetti sottoposti al programma di protezione, che ha lo scopo di garantire un costante ed efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza competente a decidere sui benefici penitenziari da concedere ai soggetti sottoposti a misure di protezione e quello degli organi amministrativi che dispongono ed attuano tali misure.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)