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Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 04/03/1988 (Rv. 458080 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ABUSO NEL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ALTERAZIONE DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE (AMPIAMENTO DEL VANO CUCINA MEDIANTE ABBATTIMENTO DEL MURO PERIMETRALE ED INSTALLAZIONE SULLO ATTIGUO BALCONE DI UNA VERANDA A VETRI).*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458080-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ABUSO NEL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ALTERAZIONE DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE (AMPIAMENTO DEL VANO CUCINA MEDIANTE ABBATTIMENTO DEL MURO PERIMETRALE ED INSTALLAZIONE SULLO ATTIGUO BALCONE DI UNA VERANDA A VETRI).*

Con riguardo all'Obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1587, n. 1, cod. civ. - la cui violazione anche nel corso della locazione costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione del rapporto - l'abuso nel godimento non implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali, ma può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi del locatore, a nulla rilevando che in astratto modifiche od innovazioni possano servire a migliorare la cosa stessa. Di conseguenza, ove il conduttore alteri, sia pure in parte, lo stato della cosa locata, spetta al giudice del merito apprezzare l'importanza dello inadempimento ai fini dell'eventuale pronuncia di risoluzione del contratto, dando rilievo più che all'entità oggettiva dello inadempimento, alla sua incidenza nell'interesse della controparte. (nella specie, richiamando i principi di cui alla massima, la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato la risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore che per ampliare il vano cucina, aveva abbattuto parte del muro perimetrale ed installato sull'attiguo balcone una veranda a vetri, turbando tra l'altro l'estetica del fabbricato e creando problemi di sicurezza). (V 390/86, mass n 444001; (V 4706/84, mass n 436603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)