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Sez. 3, Sentenza n. 9821 del 04/10/1990 (Rv. 469385 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ABUSO NEL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469385-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ABUSO NEL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*

In caso di abuso nel godimento della cosa locata, perpetrato mediante alterazione, sia pure parziale, dell'immobile, spetta al giudice di merito apprezzare l'importanza dell'inadempimento ai fini dell'eventuale pronuncia di risoluzione del contratto, considerando sia se l'alterazione abbia inciso su elementi strutturali dell'immobile, sull'interesse del locatore alla sua conservazione e sull'uso concordato, sia se l'alterazione contrasti con eventuali interdizioni pattizie, posto che le facoltà di godimento del conduttore devono essere valutate con riguardo alla espressa volontà delle parti. (V 2275/88, mass n 458080; (V 18/88, mass n 456686; (V 2226/87, mass n 451456; (V 4488/85, mass n 441950; (V 4706/84, mass n 436603; (V 3994/83, mass n 428937).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)