Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 27/04/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229868 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - sentenza contumaciale | Presupposti e ambito di operatività - Nullità della notificazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - sentenza contumaciale
La restituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza del termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della sua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che, in tale ipotesi, è onere della parte presentare - non già istanza di restituzione nel termine - bensì impugnazione tardiva, fornendo la prova che il termine per impugnare non ha avuto alcuna decorrenza per la nullità della notificazione. (Nella fattispecie l'istanza di restituzione nel termine, proposta per nullità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale - avendo il ricorrente avuto notizia della decisione, tramite notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, emessa a seguito di provvedimento di cumulo della competente Procura - è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, per difetto di elementi nuovi, essendo stata presentata e rigettata identica istanza, divenuta definitiva a seguito di decisione della Corte di cassazione, e non potendosi considerare elemento nuovo il mutamento giurisprudenziale, intervenuto ad opera delle Sezioni Unite in ordine all'impossibilità di ammettere equipollenti alla rituale notifica dell'estratto contumaciale (S.U. 9 luglio 2003, Mainente, n. 35402, rv 225362). La S.C., - ferma restando la definitività della decisione e la tardività dell'impugnazione - ha affermato che il mutamento giurisprudenziale, comunque, non costituisce elemento nuovo, assimilabile al dato normativo, che legittima la riproposizione di una nuova istanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)