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Sez. L, Sentenza n. 2519 del 16/04/1985 (Rv. 440345 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PREVISIONE DI PLURALITÀ DI SANZIONI PER LA STESSA INFRAZIONE - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE MENO GRAVE - SUCCESSIVA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PIÙ GRAVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440345-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PREVISIONE DI PLURALITÀ DI SANZIONI PER LA STESSA INFRAZIONE - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE MENO GRAVE - SUCCESSIVA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PIÙ GRAVE - ESCLUSIONE.*

In tema di lavoro subordinato il principio (legislativamente stabilito dall'art. 1260 cod. nav. Ma di generale applicazione in tema di procedimento disciplinare) secondo cui le sanzioni disciplinari non possono essere applicate cumulativamente, dovendosi in caso di concorso applicare quella più grave, opera sia nel caso di plurime infrazioni, anche se commesse con un'unica Azione, sia, a maggior ragione, nel caso in cui siano previste più sanzioni per la stessa infrazione, con la conseguenza, in entrambi i casi, che il datore di lavoro, ove abbia consumato il suo potere disciplinare con l'irrogazione della sanzione meno grave, non può successivamente irrogare la sanzione più grave. (principio affermato in fattispecie concernente l'Esercizio del potere disciplinare ai sensi degli artt. 24 e 25 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i metalmeccanici dell'industria privata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1260, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 24, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)