Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 03/02/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165045 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
La rinnovazione anche parziale del dibattimento nel giudizio di secondo grado non ha carattere di obbligatorietà per il giudice di merito, e il relativo potere di disporla è subordinato, nel suo concreto Esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice stesso ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti e che sia quindi necessario acquisire nuove prove. (Conf mass n 157596; (Conf mass n 155436; (Conf mass n 152649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)