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Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 03/02/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165045 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165045-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*

La rinnovazione anche parziale del dibattimento nel giudizio di secondo grado non ha carattere di obbligatorietà per il giudice di merito, e il relativo potere di disporla è subordinato, nel suo concreto Esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice stesso ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti e che sia quindi necessario acquisire nuove prove. (Conf mass n 157596; (Conf mass n 155436; (Conf mass n 152649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)