Sez. 1, Sentenza n. 8817 del 06/04/1982 Ud. (dep. 08/10/1982) Rv. 155436 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERI DELL'ISTITUTO - ECCEZIONALITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERI DELL'ISTITUTO - ECCEZIONALITÀ.*
La rinnovazione del dibattimento è istituito eccezionale, vigendo, nel procedimento di secondo grado, la presunzione di completezza della istruttoria espletatasi nel giudizio di primo grado. Ne deriva che il giudice di appello può disporre la rinnovazione solo quando non sia in grado di decidere allo stato degli Atti. (Conf mass n 142117; (Conf mass n 147658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)