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Sez. 1, Sentenza n. 1696 del 03/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157596 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157596-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI.*

La rinnovazione (totale o parziale) del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale, in quanto, in via generale, nel secondo grado vige il principio della oralità, presupponendosi che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado. Ne consegue che essa non è correlata alla presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla decisione del punto autonomo, bensì alla condizione che il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti, secondo un giudizio discrezionale, come tale sottratto, se adeguatamente motivato, al Sindacato di legittimità. (V mass n 152649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)