Sez. 5, Sentenza n. 2525 del 22/01/1982 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152649 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI - IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI - IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI.*
La rinnovazione del dibattimento costituisce una facoltà discrezionale del giudice di appello che va esercitata in casi eccezionali, non essendo sufficiente, per disporla, la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla decisione, ma essendo necessario che il giudice di appello ritenga di non poter decidere allo stato degli Atti; e ciò sia perché si presume completa l'istruttoria compiuta in primo grado, sia per un principio generale di economia processuale, che non tollera attività istruttoria superflua. (Conf mass n 146396, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)