Sez. 4, Sentenza n. 26319 del 17/06/2025 Ud. (dep. 18/07/2025) Rv. 288486-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Sentenza con cui sono concesse le
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
attenuanti generiche ed è effettuata comparazione delle stesse con le già ritenute aggravanti suscettibili di bilanciamento - Ricorrenza di aggravante "privilegiata", sottratta al giudizio di bilanciamento - Aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza emessa in grado di appello che, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal solo imputato, stabilisca, con riguardo ad un'aggravante "privilegiata", sottratta, perciò, al giudizio di bilanciamento, un aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice, nel caso in cui risultino ridotte sia la pena finale, sia quella relativa a ciascuna componente di calcolo intermedio. (Fattispecie relativa a delitto associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, dopo aver concesso all'imputato impugnante le attenuanti generiche e averle valutate in termini di equivalenza alle aggravanti bilanciabili, aveva apportato alla pena-base, fissata nel minimo edittale, un aumento, per l'ulteriore aggravante insuscettibile di bilanciamento, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., inferiore a quello stabilito nel precedente grado di giudizio, pur se percentualmente superiore).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 64, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)