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Sez. 2, Sentenza n. 35183 del 06/06/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 257744 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Rideterminazione della pena - Aumento della pena base per un'aggravante in misura superiore a quanto previsto dal giudice di primo grado - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257744-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio rideterminando direttamente la pena ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di secondo grado che aveva operato, in applicazione dell' aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, un aumento della metà della pena base dopo che il giudice di primo grado aveva previsto un aumento della stessa pari ad un terzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)