Sez. 2, Sentenza n. 22032 del 16/03/2023 Ud. (dep. 22/05/2023) Rv. 284738 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione proposta dal solo imputato - Divieto di "reformatio in peius" - Contenuto - Estensione anche ai singoli elementi di calcolo della pena - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione nella quale, pur essendo stata ridotta la pena complessivamente irrogata in primo grado per effetto del riconoscimento di un'attenuante, era stata aumentata la pena base misura massima della metà per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, applicata, invece, dal primo giudice con aumento di pena di un terzo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)