Sez. L, Sentenza n. 3063 del 28/08/1976 (Rv. 381839 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA AL GRADO SUPERIORE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - DOMANDA SUBORDINATA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI SUPERIORI SVOLTE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA AL GRADO SUPERIORE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - DOMANDA SUBORDINATA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI SUPERIORI SVOLTE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce domanda nuova agli effetti dell'art 345 cod proc civ, rispetto alla richiesta di riconoscimento del proprio diritto alla promozione automatica al grado superiore, a norma dello art 18 del regolamento di cui all'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 sullo stato giuridico del personale delle aziende di trasporto in concessione, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche, formulata in primo grado e reiterata in appello, la domanda proposta in via subordinata in Sede di gravame per il pagamento delle differenze di retribuzione in relazione alle funzioni superiori svolte. Infatti, anche se tale domanda e autonoma rispetto a quella proposta in via principale, in quanto diretta a ottenere differenze retributive non come conseguenza della promozione al grado superiore, bensi in relazione alla pretesa esecuzione di fatto delle funzioni superiori, tuttavia essa costituisce in realta una riduzione della domanda principale, giacche le differenze retributive (petitum) sono comprese nel piu generale trattamento economico connesso alla qualifica superiore, e le mansioni superiori, corrispondano o meno a quelle tipiche della qualifica rivestita dal dipendente, comprendono in linea astratta le diverse mansioni di fatto, poste a fondamento (causa petendi) della pretesa alle differenze retributive.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)