Sez. U, Sentenza n. 2871 del 09/05/1985 (Rv. 440621 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - ART. 26 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - PORTATA - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - ART. 26 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - PORTATA - FATTISPECIE IN TEMA D'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
In tema di ripartizione di attribuzioni fra le commissioni tributarie, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, le "questioni di fatto relative a valutazione estimativa", che l'art. 26 del citato decreto, nel rispetto dei principi fissati con l'art. 10 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale, sono esclusivamente le questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite o del reddito o della base imponibile, ovvero alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo, e non anche, pertanto, quelle che investano le condizioni giuridiche per il riscontro di un reddito tassabile, od in genere l'ambito di applicazione di una determinata norma. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte, in tema d'imposta di ricchezza mobile, ha ritenuto che rientrano nell'ambito della cognizione della commissione tributaria centrale la questione attinente alla sussistenza di un intento speculativo, al fine della tassabilità di plusvalenza a norma dell'art. 81 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, e la questione se sia consentito presumere, a norma dell'art. 86 del medesimo decreto, che il prezzo ricavato da una compravendita sia reinvestito con la produzione di un reddito di capitale). (V 5960/83, mass n 430784).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)