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Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/12/1999 (Rv. 532632 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) | Elementi costitutivi.
Stato
decisa il 1999-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532632-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA)

Ai fini del secondo comma dell'art. 879 cod. civ. la qualifica pubblica di una via deve essere intesa nel suo stretto significato giuridico, onde tale via fa parte del demanio non solo in quanto sia destinata da un ente territoriale autarchico con espressa o tacita manifestazione di volontà al servizio pubblico, ma in quanto altresì gli appartenga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)