Sez. 2, Sentenza n. 6401 del 24/03/2005 (Rv. 581703 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Costituzione - Requisiti e presupposti - Transito di soggetti diversi dai proprietari della strada, "uti cives".
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico, e come tale esente dal rispetto delle norme civilistiche sulle distanze, in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)