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Sez. L, Sentenza n. 4106 del 14/07/1979 (Rv. 400609 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400609-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il divieto di nuove eccezioni in appello, stabilito dal secondo comma dell'art 437 cod proc civ (nuovo testo) applicabile anche ai procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, cioe concernenti questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non si estende alle eccezioni in senso lato, che si risolvono nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice, ed a quelle che si sogliono definire eccezioni in senso proprio, cioe relative a fatti estintivi, impeditivi o modificativi che operano ipso iure e devono essere rilevati dal giudice pure d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)