Sez. L, Sentenza n. 2056 del 20/03/1985 (Rv. 439960 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - CRITERI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - CRITERI - LIMITI.*
In caso di licenziamento collettivo, il giudice, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, deve limitarsi a verificare l'effettività del ridimensionamento dell'attività imprenditoriale e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale evento ed i licenziamenti intimati, senza dover accertare (come avviene nei licenziamenti individuali anche plurimi) se il datore di lavoro abbia indicato e provato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo attinente a ragioni di attività produttiva o di organizzazione del lavoro, che si riferisca al lavoratore licenziato, e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa. (V 3448/84, mass n 435462; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)