Sez. L, Sentenza n. 3448 del 07/06/1984 (Rv. 435462 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CARATTERE EFFETTIVO E NON PRETESTUOSO DELLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ED OSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CARATTERE EFFETTIVO E NON PRETESTUOSO DELLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ED OSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che integra una fattispecie autonoma di recesso motivato del datore di lavoro, alla quale non è applicabile la disciplina sanzionatoria dettata dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, è consentito al giudice di verificare il carattere effettivo, e non già pretestuoso o simulato, della ristrutturazione aziendale - ferma l'incensurabilità nel merito della scelta imprenditoriale attuata nell'Esercizio della libertà d'iniziativa economica (art. 41 cost.) - nonché l'osservanza o meno dei criteri, la cui violazione è fonte di Obbligo risarcitorio, stabiliti per la scelta dei lavoratori da licenziare. (Conf 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)