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Sez. L, Sentenza n. 1971 del 14/03/1985 (Rv. 439879 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - COMMENTO - MEMORIA DIFENSIVA - ECCEZIONE DI INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 429 COD. PROC. CIV. IN PENDENZA DI PROCEDURA CONCORSUALE - DISCIPLINA EX ART. 416, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439879-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - COMMENTO - MEMORIA DIFENSIVA - ECCEZIONE DI INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 429 COD. PROC. CIV. IN PENDENZA DI PROCEDURA CONCORSUALE - DISCIPLINA EX ART. 416, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Rispetto alla domanda di rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 cod. proc. civ., non costituisce mera contestazione della sua fondatezza l'eccezione riguardante la non applicabilità di detta norma in pendenza di procedure concorsuali, ed in particolare di quelle di concordato preventivo, giacché nel giudizio promosso dal creditore nei confronti dell'imprenditore, ammesso al concordato preventivo per l'accertamento di un credito anteriore alla apertura della procedura, il diritto di avvalersi della falcidia concordataria e della cristallizzazione dei crediti rientra nella disponibilità del debitore e si traduce, allorché viene opposto, in una tipica eccezione, soggetta al regime di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ.. (V 5424/84, mass n 409298; (V 1648/83, mass n 426491; (V 4106/79, mass n 400609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)